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MPI DM n. 141 03/06/1999: "Formazione Classi con alunni in situazione di handicap"

Il Decreto Ministeriale n. 14 del 3 giugno 1999 disciplina la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado dove risultano iscritti alunni in situazione di handicap. Il DM risulta ambiguo in quanto pur prevedendo la possibilità di riduzione del numero degli alunni in particolare per le classi iniziali (le prime) poi pone diversi vincoli di natura economica che di fatto possono impedirne la sua applicazione. E' importante affrontare per tempo tali problematiche attivando presso le istituzioni scolastiche forme di orientamento e accoglienza efficaci che evitino il concentrarsi degli alunni in situazione di handicap in una determinata scuola o classe.
Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141
Formazione Classi con alunni in situazione di handicap


Il Ministro della Pubblica Istruzione(*)

VISTA la L. 23.12.98, n. 448, concernente le misure di finanza pubblica per la stabilizzazione lo sviluppo ed in particolare l'art. 26, comma 12, con il quale è stata prevista la ridefinizione dei criteri e delle modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazione di handicap;

VISTO il proprio decreto 24.7.98, n. 331 e, in particolare, i titoli II e IV riguardanti, rispettivamente, la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e la ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il D.L.vo 16.4.94, n. 297;

VISTA la L. 27.12.97, n. 449, e, in particolare, l'art. 40, commi 1 e 3, concernenti le modalità di individuazione e di costituzione delle risorse disponibili per l'integrazione degli alunni portatori di handicap;

VISTA la L. 5.2.92, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la L. 15 3.97, n. 59, e, in particolare, l'art. 21, commi 8 e 9 relativi alla possibilità di costituzione dei "gruppi classe" secondo criteri di flessibilità organizzativa e funzionale;

VISTA la risoluzione approvata in data 20.12.98 con la quale la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a disciplinare la costituzione delle classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado "....salvaguardando il limite di massima di 20 alunni" nelle classi ove siano ospitati alunni in situazione di handicap;

DECRETA

1. l'art. 10 del D.M. 24.7.98, n. 331 è sostituito dal seguente:

10. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola.

10.2 La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi.

10.3 In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap non possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, (tenendo conto, peraltro,) previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, (nonchè delle) unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.

10.4 Ai fini previsti dall’art. 40, comma 1, della legge n. 449/98, la formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive dei personale docente ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L. 23.12.98, n. 448.

10.5 Per la formulazione del piano provinciale e per l'attuazione delle norme concernenti la costituzione delle classi con alunni in situazione di handicap e l'assegnazione dei docenti per il sostegno il Provveditore agli Studi, anche sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 41 e 43, si avvale dei seguenti organismi:

a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che individua e fissa i criteri generali di attuazione dei piano provinciale; alle riunioni del gruppo di lavoro possono partecipare rappresentanti delle istituzioni scolastiche di volta in volta interessate.

b) il GLH (gruppo di lavoro integrazione scolastica) che, sulla base dei criteri stabiliti dal GLIP, formula un parere motivato e un piano di priorità al Provveditore agli Studi, per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 14.1.94, n. 20.

Fonte:

MIUR: Decreto Ministeriale n. 141 del 03/06/1999 - Formazione Classi con Portatori di Handicap

NdR
Il DM 141 è stato registrato alla Corte dei Conti il 6 luglio 1999 Rg. P.I. 002 fg. n. 201
(*) Il Ministro Luigi Berlinguer


Approfondimenti on line


integrazionescolastica.it: MPI D.M. 24 luglio 1998, n. 331 Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica,la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola

EDSCUOLA: Circolare Ministeriale 8 marzo 2005, n. 36 Prot. N. 473 /DIP/U04 "Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2005/2006 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale" in particolare si veda il seguente passaggio "...Giova precisare che nessuna modifica è stata apportata alla specifica normativa che presiede alla determinazione delle classi e dei posti ( D.M. 331/98, avente ad oggetto “ la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola” e D.M. 141/99 riguardante le classi che accolgono alunni disabili)..."