logo Integrazione Scolastica    

D.M. 3 giugno 1977: Approvazione dei programmi dei corsi di specializzazione

Prosegue con la pubblicazione del D.M. 3 giugno 1977 la raccolta cronologica delle norme che hanno accompagnato la formazione iniziale dei docenti di sostegno specializzati per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. Infatti con il D.M. del 3 giugno 1977 vennero approvati i programmi dei corsi di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo di scuole ed istituti che perseguivano particolari finalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970. Nella Premessa del decreto viene esplicitato come i programmi dei corsi scaturissero da due esigenze fondamentali: carattere polivalente della specializzazione del docente e visione unitaria dell'alunno pur nella differenziazione delle difficoltà. Si individuarono due momenti privilegiati di intervento: quello formativo e quello informativo. Pur prevedendo distinte sezioni per docenti ed educatori della scuola materna, elementare e secondaria ed anche per assistenti-educatori, il corso biennale si configurava come unitario sul piano organizzativo e didattico; lezioni ed esercitazioni dell’area informativa erano comuni mentre il tirocinio avveniva nell'ordine di scuola (materna, elementare o secondaria) o nel tipo di istituzione cui la sezione si riferiva. Per ogni anno di corso dovevano essere effettuate 300 ore di lezioni teoriche (area informativa) e 350 nell’area formativa che attribuiva al tirocinio guidato 200 ore, per un totale complessivo di 1300 ore.
D.M. 3 giugno 1977
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 15 luglio 1977).
Approvazione dei programmi dei corsi di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo da preporre alle scuole ed istituti che perseguono particolari finalità.


IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1975, numero 970, recante norme in materia di scuole aventi particolari finalità e, in particolare, l'articolo 8 nel quale si prescrive che il personale direttivo e docente delle predette scuole deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione;

Visto il disposto del medesimo art. 8 in base al quale i programmi del corso biennale sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1976, con il quale è stata istituita una commissione di esperti con l'incarico di elaborare il programma del predetto corso biennale;

Esaminata la proposta di programmi presentata dalla commissione stessa;

Udito, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica n. 970 e dell'art. 38 del decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, il parere della sezione 3^(a) e della sezione 2^(a) del Consiglio superiore della pubblica istruzione, pronunziati rispettivamente nell'adunanza in data 15 maggio 1977 e nell'adunanza in data 19 aprile 1977;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, sono approvati i programmi allegati al presente decreto e proposti dalla commissione di cui al decreto ministeriale in data 1° ottobre 1976, per il corso biennale destinato alla specializzazione del personale direttivo e docente delle scuole aventi particolari finalità.

Dei programmi costituiscono parte integrante la «premessa» e le note aggiuntive ed esplicative.

Programmi dei corsi biennali teorico-pratici di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo di cui al D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970

PREMESSA

I presenti programmi sono predisposti per le scuole e gli istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione che intendono promuovere la formazione del personale direttivo, docente ed educativo preposto alle istituzioni, sezioni o classi di scuole statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

I programmi sono unitari nel senso che, per il conseguimento del titolo di specializzazione, propongono contenuti comuni sia per il personale direttivo e docente di cui all'art. 8 del decreto del presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, sia per quello delle scuole per non vedenti e per sordomuti di cui all'art. 10, sia per il personale assistente-educatore di cui all'articolo 11, del medesimo decreto del presidente della Repubblica.

Per corrispondere tuttavia alle diverse esigenze dei vari tipi di scuole o istituzioni e dei differenti ruoli professionali, nella applicazione dei programmi previsti per il I e per II anno di corso saranno apportate specifiche variazioni ed integrazioni, secondo le istruzioni che seguono.

Il titolo di specializzazione che l'allievo consegue al termine del corso teorico-pratico di durata biennale deve consentire al personale direttivo, docente ed educativo di cui al titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica di poter rispondere a bisogni molteplici ed a situazioni differenziate. Ciò in dipendenza del fatto che il corso di specializzazione è destinato a docenti ed educatori che operano nei vari ordini e gradi di scuola (materna, elementare, secondaria ed artistica) a favore tanto della generalità degli alunni, quanto, in particolare, dei soggetti con difficoltà fisio-psichico-sensoriali e con disturbi nella sfera affettivo-comportamentale.

L'alunno con difficoltà di sviluppo o di apprendimento si pone infatti - secondo l'acquisizione della più matura coscienza pedagogica e sociale del nostro tempo - come individuo totale, poiché, al di là delle proprie difficoltà, egli esiste e si rivela come persona con i bisogni e i desideri degli altri coetanei, con gli stessi diritti e le stesse aspettative, commisurabili secondo il proprio pieno sviluppo.

Da questa duplice esigenza (carattere polivalente della specializzazione del docente e visione unitaria dell'alunno pur nella differenziazione delle difficoltà) scaturisce la necessità di privilegiare, nella struttura e nello svolgimento del corso, la «formazione» dei partecipanti, intesa sopratutto come capacità di analisi delle proprie ed altrui motivazioni;

capacità di operare vive relazioni umane; capacità di iniziativa correlata alla disponibilità all'azione pluriprofessionale, con interventi coordinati sulla realtà sociale e in ordine alla stretta interazione tra scuola, famiglia e ambiente sociale;

larga tolleranza alle frustrazioni; ed infine capacità di autodeterminazione nell'aggiornamento permanente «sul campo».

La proposta di sottolineare il momento formativo non intende ridurre d'importanza il momento culturale della preparazione del personale specializzato. Tuttavia, i contenuti degli insegnamenti, per risultare validi, hanno bisogno di essere mediati da effettive ed incisive esperienze.

In tale prospettiva, i presenti programmi collegano strettamente la «area introduttiva» con quella «formativa» che si realizza attraverso le esperienze di gruppo e di tirocinio guidato.

Da qui la necessità che il corso preveda: a) esperienze di gruppi di discussione, di ricerca e di formazione allo scopo di rendere attiva e responsabile la partecipazione degli allievi e di assicurare la disponibilità ai rapporti interpersonali; b) seminari interdisciplinari per garantire la correlazione e la integrazione dei vari insegnamenti; c) esercitazioni e tirocinio che mettano in condizione di avere, nel contempo, una visione unitaria dell'alunno con difficoltà ed una esperienza di «prassi operativa» dello specifico settore.

Il «tirocinio guidato» verterà, nel primo anno di corso, sull'osservazione operata sull'insegnamento individualizzato e sulle dinamiche relazionali nel gruppo di apprendimento e nel gruppo insegnante, mentre nel secondo anno verterà prevalentemente sull'osservazione degli aspetti patologici delle strutture e delle dinamiche umane e dell'apprendimento, sugli aspetti relativi ai criteri di intervento terapeutico, nonché su esperienze della metodologia e della didattica dell'intervento educativo e rieducativo.

L'allievo verrà così opportunamente orientato nella scelta delle modalità da seguire e da programmare sul piano a lui più congeniale dell'intervento didattico-educativo.
L'insegnante specializzato dovrà essere via stimolato a prendere sempre più piena coscienza della valenza «politica» della sua funzione docente, protagonista, insieme alle altre componenti sociali, della gestione di nuovi modelli di sviluppo democratico ed educativo. Concezione questa che sottolinea gli aspetti relazionali, ossia il modo di vedere l'alunno con difficoltà di sviluppo e di apprendimento pienamente inserito nel proprio contesto socio-ambientale, grazie all'apprestamento dei presidii e degli interventi dei quali non dovrà essere comunque privato, in quanto è ormai acquisito dalla attuale coscienza sociale e pedagogica il presupposto che non si può separare la patologia dell'individuo da quella dell'ambiente in cui vive.

Poiché non è più concepibile un programma di recupero attraverso la gestione istituzionale delle varie forme di deficit, la prospettiva operativa oltrepassa i luoghi e la concessione assistenziale per approdare alla gestione sociale del bisogno. Di conseguenza la scuola per diventare idonea ad affrontare al suo interno la problematica del «diverso», deve aprirsi alla realtà del territorio e strutturarsi in funzione del bisogno della comunità infantile e giovanile di un determinato ambito territoriale.

In questa prospettiva il fondamentale rapporto fra scuola e famiglia ed il collegamento funzionale del servizio scolastico agli altri servizi operanti nel territorio diventano condizioni per l'intervento educativo specializzato. A tanto dovrà essere preparato il candidato durante il corso biennale, con esperienze dirette, analisi e studi delle situazioni concrete.

Quanto affermato più sopra va particolarmente sottolineato in relazione alle conoscenze ed all'esperienza che l'insegnante, e in genere l'operatore specializzato, dovrà acquisire nel settore legislativo ed operativo che riguarda la piena integrazione - preparata opportunamente fin dal momento educativo-scolastico - nel mondo del lavoro dei soggetti con difficoltà. Non si vogliono certamente qui sottacere le enormi lacune esistenti a questo riguardo nel nostro contesto sociale (così come le giustificate aspirazioni al raggiungimento di condizioni socio-legislative più avanzate rispetto a quelle in atto), ma si intende soprattutto valorizzare l'indispensabile contributo che alla effettiva soluzione del complesso problema può e deve recare l'insegnante specializzato con il proprio specifico intervento sul piano metodologico-didattico graduale e progressivo, dalla terapia occupazionale alla didattica del lavoro, alle correlazioni con la pre-formazione professionale.

Programma del primo anno di corso Area informativa

1) Fondamenti biologici:
a) biologia e genetica;
b) anatomofisiologia del sistema nervoso;
c) anatomofisiologia degli organi di senso;
d) nozioni di medicina preventiva.

2) Lo sviluppo umano e le sue correlazioni dinamiche:
a) sviluppo somatopsichico e psicomotorio;
b) sviluppo linguistico;
c) sviluppo cognitivo;
d) sviluppo emotivo-affettivo e psicosociale;
e) sviluppo della comunicazione umana.

3) Elementi di fisiopatologia del sistema nervoso:
a) fisiopatologia delle funzioni motorie;
b) fisiopatologia dell'apparato della visione e dell'udito;
c) fisiopatologia del linguaggio.

4) Elementi di psicopatologia dell'età evolutiva:
a) concetti psicodinamici fondamentali: carenze dell'io; disarmonie dell'io; concetti di regressione, fissazione e conflitto;
b) cenni sulle dinamiche patologiche dello sviluppo;
c) psicopatologia dell'apprendimento.

5) Elementi di pedagogia:
a) filosofia dell'educazione;
b) antropologia culturale;
c) sociologia dell'educazione;
d) pedagogia e istituzioni.

6) Psicopedagogia:
a) basi neurofisiologiche e relazioni dell'apprendimento;
b) metodologia, organizzazione e programmazione didattica;
c) tecnologie educative.

7) Didattica degli apprendimenti:
a) educazione prassognesica ed espressiva;
b) educazione grafo-lessicale;
c) educazione logico-matematica;
d) educazione ludica e sociale.

Area formativa

1) Esperienze di gruppo:
a) gruppi di discussione;
b) gruppi di ricerca;
c) seminari interdisciplinari.

2) Tirocinio guidato:
a) osservazione sugli aspetti somatopsichici e pedagogico-didattici nell'insegnamento individualizzato;
b) osservazione delle dinamiche relazionali del gruppo di apprendimento;
c) esperienze della dinamica relazionale nel gruppo insegnante (team-teaching).

Programma del secondo anno di corso

Area informativa:

1) Strutture e dinamiche patologiche:
a) strutture neuropsicopatologiche nell'età evolutiva:
1) nella sfera motoria e psico-motoria;
2) nella sfera psicorganica;
3) nella sfera senso-percettiva;
4) nella sfera della comunicazione;
5) nella sfera emotivo-affettiva;
6) nella sfera relazionale-sociale;
7) nella sfera dell'apprendimento.
b) dinamiche patologiche familiari e sociali:
1) dinamica e patologia della famiglia;
2) dinamica e patologia della comunicazione.

2) Criteri di intervento terapeutico:
a) concetti e tecniche di trattamento neuropsicologico e psicoterapico;
b) concetti e tecniche di riabilitazione (fisioterapiche, acustiche, logoterapiche, ortottiche);
c) concetti e tecniche di abilitazione (psicomotricità, terapia occupazionale, terapia del lavoro educativo, condizionamento);
d) concetti e tecniche di prevenzione.

3) Metodologia e didattica dell'intervento educativo e rieducativo:
a) esercizi per lo sviluppo psicomotorio e sensopercettivo;
b) esercizi per l'acquisizione e lo sviluppo del linguaggio e delle attività espressive (plastico-pittoriche, musicali, teatrali ed altre);
c) esercizi di attività occupazionali, prassico-costruttive e di lavoro educativo;
d) esercizi di attività ludica e presportiva;
e) esercizi per l'apprendimento strumentale e funzionale della lettura e della scrittura;
f) esercizi per lo sviluppo delle operazioni logico-matematiche;
g) didattica delle discipline curriculari (storia-geografia-osservazioni scientifiche, tecnologia e lavoro).

4) Aspetti legislativi dei servizi sociali e deontologia professionale:

I) aspetti legislativi dei servizi sociali:

a) diritto allo studio;
b) formazione professionale;
c) provvidenze per invalidi civili.

II) deontologia professionale:

Area formativa
1) Esperienze di gruppo:
a) gruppi di discussione;
b) gruppi di ricerca;
c) gruppi di formazione;
d) seminari interdisciplinari.

2) Tirocinio guidato:

a) osservazione degli aspetti neuropsicopatologici dei disturbi sensopercettivi e della patologia dell'apprendimento;
b) esperienze di prassi operativa:
1) metodologia diagnostica interprofessionale;

2) metodologia della programmazione operativa;
c) esperienze tecnico-professionali relative ai criteri di intervento terapeutico (trattamento neuropsicologico, psicoterapico riabilitativo) e di prevenzione;
d) esperienze tecnico-professionali relative alla metodologia e alla didattica dell'intervento educativo e rieducativo.

NOTE

Sezioni. - Il corso biennale è unitario sul piano organizzativo e didattico. Sono previste distinte sezioni per docenti ed educatori della scuola materna, elementare e secondarie ed eventualmente per assistenti-educatori.

Le lezioni ed esercitazioni dell'area informativa sono comuni per tutte le sezioni. Ciò che differenzia le sezioni è il tirocinio guidato che avviene nell'ordine di scuola (materna, elementare o secondarie) o nel tipo di istituzione cui la sezione si riferisce.

Durata del corso. - La durata del corso è di due anni scolastici (da ottobre a giugno).

In ogni anno si debbono effettuare non meno di 300 ore di lezioni teoriche (area informativa) e non meno di 350 ore di esperienze di gruppo e di tirocinio guidato (area formativa).

Frequenza. - La frequenza è obbligatoria. Non è ammesso agli esami di passaggio al II anno ed agli esami finali il candidato che non abbia frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e non abbia effettuato integralmente il prescritto tirocinio.

Tirocinio. - Il tirocinio del I anno di corso deve iniziare dopo il primo trimestre di lezioni e di esperienze di gruppo;
deve essere svolto in maniera continuativa per l'intero arco delle ore stabilite (minimo 200 ore).

Nel II anno di corso il tirocinio deve iniziare con l'inizio delle lezioni e continuare regolarmente fino al suo totale espletamento (minimo 200 ore).

Esami. - Gli esami, consistenti in prove orali e pratiche, tendono a verificare l'apprendimento conseguito nelle singole discipline dell'area informativa.

Il passaggio al II anno di corso e l'ammissione all'esame finale di diploma avvengono dopo il superamento degli esami delle singole discipline previste rispettivamente per il I e per il II anno di corso e previo giudizio positivo sul candidato, espresso dal collegio dei docenti.

L'esame finale consiste nella discussione di una tesi scritta, preparata dal candidato durante il tirocinio nel II anno di corso. L'argomento della tesi di diploma deve essere concordato con un docente del corso e l'elaborazione deve essere guidata e controllata dal direttore del tirocinio in accordo col docente medesimo.

L'argomento della tesi può consistere in un approfondimento teorico di un punto programmatico o nella relazione di esperienze di educazione o di rieducazione o nell'analisi di interventi terapeutici o di metodologie didattiche specifiche, sempre nell'ordine di scuola (materna, elementare o secondaria) o nel tipo di istituzione nella cui sezione il candidato è iscritto e nel cui ambito avviene il tirocinio.

Applicazione dei programmi ai corsi biennali per il personale direttivo e docente per i minorati della vista e dell'udito (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970).

Ai corsi di specializzazione per insegnanti nelle scuole per non vedenti svolti dall'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e dall'istituto professionale di Stato per minorati dell'udito «A. Magarotto» e dagli altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione, sono estesi i presenti programmi, comuni a tutte le scuole o istituti di specializzazione e predisposti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, con le variazioni e integrazioni di seguito indicate.

L'adozione dei programmi comuni alle scuole di specializzazione nei corsi svolti dagli istituti di cui sopra si effettua allo scopo precipuo di consentire una formazione psico-pedagogica del personale direttivo, docente ed educativo tale da costituire un'adeguata risposta alla pluralità di situazioni educative della scuola per non vedenti e per non udenti, in previsione della contemporanea presenza di alunni portatori di difficolta collaterali o concomitanti alla minorazione della vista o, dell'udito o da queste direttamente derivate, e di alunni con riduzione della funzione visiva o uditiva comunque non definibili con il concetto pedagogico di cecità o sordità.

In particolare per i non vedenti:

L'adozione dei programmi comuni alle scuole di specializzazione nei corsi svolti dall'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per insegnanti dei minorati della vista, si effettua:

1) in sostituzione degli attuali programmi approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 25 maggio 1965;

2) con estensione ai corsi di specializzazione per insegnanti di materie musicali nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado per non vedenti e per insegnanti di educazione fisica nella predetta scuola, fermo restando che i predetti corsi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1975, n. 292, hanno durata biennale in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e comprendono come insegnamenti teorico-pratici fondamentali e obbligatori:

a) l'insegnamento della didattica della musica per gli insegnanti di materie musicali;
b) l'insegnamento della didattica dell'educazione fisica per gli insegnanti di educazione fisica.
In particolare, per i non udenti:
L'adozione dei programmi comuni alle scuole di specializzazione nei corsi svolti dall'istituto professionale di Stato «A. Magarotto» di specializzazione per insegnanti dei minorati dell'udito e dagli altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione si effettua:

1) in sostituzione dei programmi previsti dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1995, dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996 e dalle legge 2 aprile 1968, numero 472;

2) con estensione e approfondimento delle tecniche della comunicazione, in particolare di quelle logopediche e ortofoniche per mezzo delle quali l'insegnante dei non udenti sia in grado di portare l'alunno all'acquisizione del linguaggio, della espressione orale e della lettura labiale.

L'applicazione dei programmi ai corsi effettuati dagli istituti per la preparazione del personale dirigente, docente ed educativo da destinarsi agli alunni minorati della vista o dell'udito, si attua mediante specifiche variazioni ed integrazioni che si riferiscono alla parte teorica (area informativa), alla esercitazione didattica, alla ricerca e alle modalità di svolgimento del tirocinio guidato (area formativa).

In particolare, l'attuazione dei criteri specifici tiene conto:

a) della possibilità della partecipazione ai corsi di specializzazione di insegnanti non vedenti e non udenti;
b) della natura della minorazione;
c) della pluralità delle situazioni correlate alla diversa incidenza della minorazione stessa sulle capacità sensoriali e sulla condotta psichica del soggetto.

In relazione all'integrazione degli interventi teorici, si sottolinea la necessità di riservare particolare spazio allo studio ed alla conoscenza della patologia dell'apparato visivo o uditivo e conseguentemente dei riflessi neurologici da questa direttamente comportati, all'incidenza della minorazione visiva o uditiva sullo sviluppo psichico del bambino e dell'adolescente con particolare riferimento alle relazioni socio-ambientali poste a confronto con i problemi di crescita del soggetto.
Si prospetta pertanto l'opportunità di considerare, nell'ambito dell'approfondimento dell'area psicologica, con un rilievo particolare la tiflopsicologia e la surdopsicologia, intese come scienze direttamente volte ad approfondire le conseguenze psicologiche e sociali derivate dalla presenza della minorazione visiva o uditiva.

Le esercitazioni, pur muovendo da una chiara concettualizzazione delle modalità di intervento operativo, hanno un contenuto prevalentemente pratico che si realizza attraverso una costante operatività anche sul piano manuale: il fare come approfondimento della tecnica didattica e come diretta chiarificazione del principio dell'insegnamento inteso nel senso più corretto di partecipazione alla ricerca dell'alunno.

L'attività seminariale ha per scopo prevalente la discussione e la ricerca sul metodo, la verifica sociologica delle iniziative di intervento pedagogico e l'approfondimento delle tecniche per l'apprendimento strumentale della lettura e della scrittura per i non vedenti e della pronuncia e della lettura labiale per i non udenti, peraltro già attuate ampiamente nella fase della esercitazione didattica.

Applicazione dei programmi ai corsi biennali per assistenti-educatori degli istituti per sordomuti e per non vedenti (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970).

Si richiamano qui di seguito gli aspetti, ad un tempo unitari e differenziali, della comune e pur specifica preparazione degli assistenti-educatori per alunni non udenti e non vedenti.

Assistente-educatore specializzato è colui che mediante rapporti interpersonali realizza nei confronti della persona dell'alunno funzioni educative integrative, o temporaneamente sostitutive, dei ruoli familiari (protezione, guida, promozione). La sua attività specifica consiste nel promuovere ai vari livelli la «comunicazione» di cui egli è l'elemento attivo, favorendo la organizzazione delle esperienze (personali, di gruppo, familiari, comunitarie, sociali) al fine dell'acquisizione dell'autonomia personale e della dimensione sociale che consentano alla persona dell'educando l'esercizio di libere e mature scelte nei vari momenti di vita.
La sua identità professionale non comporta - come del resto quella dell'insegnante specializzato - competente di tipo terapeutico in senso stretto, ma di tipo pedagogico-sociale è tecnico-strumentale (ad esempio, attività ludicopresportive, vita di gruppo, tecniche occupazionali, igiene e prevenzione).

Il ruolo fondamentale dell'assistente-educatore è pertanto quello di tramite per la promozione della comunicazione nei vari processi di relazione interpersonale, di gruppo e sociale.

L'educatore, appunto perché tramite, sarà particolarmente interessato e preparato nello studio e nell'osservazione dei fenomeni psico-sociali e dei processi trasformazionali.

L'educatore troverà quindi, tanto in specifici ambiti della «area informativa» quanto soprattutto in precisi momenti della «area formativa» in virtù di opportune scelte operate con la consulenza dei docenti e dei conduttori di gruppo, le modalità per conseguire la preparazione specializzata che gli è richiesta.

Fonte: FADIS "Archivio della normativa per l'integrazione scolastica".

Per chi vuole approfondire online:

FADIS: DPR n. 970 31/10/1975 "Norme in materia di scuole aventi particolari finalità"

FADIS: "La formazione dei docenti di sostegno nella normativa scolastica" Uno studio sulla normativa inerente la formazione iniziale dei docenti di sostegno curato per la FADIS da Maria Assunta Barbieri. Il documento presenta una raccolta cronologica della normativa dal 1975 ai nostri giorni con commenti sull’evoluzione dei programmi che hanno accompagnato i corsi di specializzazione sul sostegno.

FADIS: "La formazione e il profilo professionale del docente di sostegno specializzato" relazione a cura di Maria Assunta Barbieri, seminario di studio “L'insegnante di qualità è la qualità della scuola” - La Settimana della Qualità dell'Integrazione, Oristano 26 aprile 2004

FADIS: Camera dei Deputati PdL n. 5510 Norme per l'istituzione della classe di concorso per l’insegnamento di sostegno nelle sezioni e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado