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MPI DM n. 331 24/07/1998 Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica,la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola

All'interno del DM 331/98 si determinano i criteri di ripartizione e assegnazione dei posti per le attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap. In particolare l'articolo 40 (continuità educativa) evidenzia la necessità di dotare ogni circolo didattico e istituto di un gruppo stabile di insegnanti di sostegno.
Ministero della Pubblica Istruzione
Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica,la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola


(...)

TITOLO Il

FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO

Capo I


Art. 7 - Disposizioni generali sulla formazione delle classi

7.1. Per gli anni scolastici 1998-'99, 1999-2000 e 20002001 nella costituzione delle classi i Provveditori agli studi assumono come criterio di riferimento le previsioni degli alunni e delle classi contenute nelle allegate tabelle.

7.2 Le disposizioni sulla formazione delle classi contenute negli articoli successivi si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle annesse ai convitti nazionali ed educandati statali.

7.3 Nei limiti consentiti dall'organico complessivo attribuito a ciascuna circoscrizione provinciale il criterio di riferimento indicato al comma 1 è applicato tenendo conto della distribuzione della popolazione scolastica tra i diversi tipi di scuole, corsi di studio, indirizzi di specializzazione e sezioni di qualifica professionale, delle particolari finalità formative di singole istituzioni scolastiche e corsi di studio (compresi i corsi serali per lavoratori-studenti), della loro ubicazione in zone di afflusso caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socio-culturale, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, in comuni montani, in piccole isole o, comunque, in località dalle quali non siano raggiungibili altre istituzioni scolastiche dello stesso grado, ordine o tipo. In particolare, sono da considerare le effettive possibilità di trasporto degli alunni in scuole viciniori, in relazione alle vie di comunicazione, ai servizi di trasporto pubblico disponibili e alla gravosità dei tempi di percorrenza, valutati in rapporto all'età degli alunni.

7.4 Al fine di evitare la costituzione nelle singole scuole di classi e di sezioni di scuola materna con numero di alunni superiore ai parametri di norma stabiliti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali possono delimitare le zone di afflusso alle stesse scuole sentiti, ove possibile, gli enti locali competenti per territorio.

7.5 Nella formazione delle classi è, altresì, assicurata la necessaria coerenza con i piani provinciali di riorganizzazione della rete scolastica, con riguardo alle fusioni o soppressioni di scuole, pressi e sezioni staccate sottodimensionate, nonché il rispetto dei limite costituito dall'organico complessivo attribuito a ciascuna circoscrizione provinciale.

Capo Il

DISPOSIZIONI COMUNI


Art. 8 - Disposizioni per assicurare stabilità alla previsione delle classi

8.1 Le decisioni definitive in ordine alla formazione delle classi, in relazione al numero degli alunni effettivamente frequentanti e alle esigenze formative da loro espresse, sono rimesse alla competenza dei dirigenti scolastici, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte degli organi collegiali della scuola, nei limiti, peraltro, della dotazione organica funzionale attribuita a ciascun circolo didattico, ovvero, per istituti e scuole di istruzione secondaria, nei limiti dell'organico previsto e dalle ulteriori risorse professionali eventualmente assegnate dai Provveditori agli Studi.

Art. 9 - Scostamenti

9.1 Al fine di assicurare la massima possibile coincidenza tra le classi previste ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto, di regola, per ciascun grado di scuola, dai successivi articoli.

Art. 10 - Classi con alunni in situazione di handicap

10.1 Per garantire la massima possibile efficacia nel processo di integrazione scolastica le classi che accolgono alunni in situazione di handicap (comprese le sezioni di scuola materna) possono essere costituite con meno di 25 iscritti, tenuto conto sia dell'organizzazione complessiva della scuola, con riguardo alle attività formative previste e alle risorse di personale, sia della natura dell'handicap e delle condizioni soggettive dei singolo alunno, nonché degli obiettivi e della metodologia prevista dal piano educativo individualizzato.

10.2 Le classi che accolgono alunni portatori di handicap in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 iscritti, ove tale esigenza sia adeguatamente motivata nei piani educativi individualizzati, con riguardo anche alle condizioni organizzativi delle singole scuole e alle risorse professionali disponibili.

Art. 11 - Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura

11.1 In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 5 dicembre 1992, n. 104, i Provveditori agli studi, d'intesa con le aziende sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e della previdenza sociale, possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola elementare e media, per i minori portatori di handicap soggetti all'obbligo scolastico, ricoverati presso istituti di cura, impediti temporaneamente per motivi di salute a frequentare la scuola per un periodo mediamente non inferiore a 30, giorni di lezione; a tali classi possono essere ammessi anche minori ricoverati che non versino in situazione di handicap. Alle suddette classi e a quelle comunque istituite negli ospedali ed istituti di ricovero e cura possono essere ammessi anche gli alunni accolti in day hospital. Il presente comma non si applica agli istituti di cura che accolgono minori handicappati a lunga degenza o a tempo indeterminato.

11.2 Per il funzionamento delle classi di cui al precedente comma, i Provveditori individuano le forme organizzativi più idonee, ivi compresa l'attivazione di classi che accolgano alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli obbligati alla frequenza prevedibilmente ricoverati nel corso dell'anno scolastico.

11.3 Alle classi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano i limiti previsti dagli articoli 15 e 16.

Art. 12 - Educazione permanente e istruzione per gli adulti

12.1 I posti relativi alle attività di educazione degli adulti nelle scuole elementari e medie sono determinati a livello distrettuale dal Provveditore agli studi, partendo dalla situazione dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono gli organici; la consistenza organica dei relativi posti è definita in conformità all'O.M. n. 455 dei 29 luglio 1997.

12.2 Per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 e per i corsi di istruzione secondaria superiore rivolti agli adulti si può derogare ai limiti numerici stabiliti dagli articoli successivi.

(…)

TITOLO IV

CRITERI DI RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP SPERIMENTAZIONE DI MODELLI EFFICACI DI INTEGRAZIONE

Art. 37 - dotazione provinciale degli insegnanti di sostegno

37.1 Le dotazioni provinciali di sostegno per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap sono determinate con le tabelle allegate, tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti alle scuole statali, di ogni ordine e grado, in ciascuna provincia e dividendo lo stesso numero per 138.

37.2 Sulla base del numero di posti calcolato a norma del comma 1, confrontato ai posti di organico e di fatto complessivamente costituiti nell’anno scolastico 1997/98, in ogni provincia i posti in organico sono determinati in misura non inferiore al 66 per cento del numero calcolato come sopra specificato oppure non superiore all’80 per cento dei posti complessivamente istituiti nello stesso anno scolastico 1997/98.

37.3 Sulle ulteriori disponibilità di posti corrispondenti alla differenza tra i posti calcolati a norma del comma 1 e quelli acquisiti negli organici provinciali, ove se ne verifichi la necessità, possono essere disposte assunzioni o utilizzazioni annuali di personale con rapporto di lavoro, rispettivamente, a tempo determinato o indeterminato. Le modalità e le condizioni di utilizzazione del personale in servizio a tempo indeterminato sono disposte in sede di contrattazione decentrata nazionale e provinciale.

37.4 Le variazioni in aumento o in diminuzione, conseguenti al sistema di calcolo dei posti sopra indicato, hanno effetto gradualmente nel triennio 1998/2000.

Art. 38 - criteri di ripartizione tra gradi di scuola

38.1 Stabilita la dotazione provinciale dei posti, il Provveditore procede contestualmente alla loro ripartizione tra i diversi gradi di scuole tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

a) quota percentuale di alunni in situazione di handicap per ogni grado di scuola in rapporto al totale provinciale degli alunni nella medesima situazione;

b) quota percentuale di alunni in situazione di handicap per ogni grado di scuola in rapporto al totale provinciale della popolazione di alunni del medesimo grado;

c) durata media del tempo scolastico in rapporto ai diversi gradi di scuola;

d) numerosità degli alunni per classe, plesso o sede distaccata e istituto nei diversi gradi di scuola;

e) proposta di ripartizione del gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (Glip) formulata in base agli elementi sopra elencati.

Art. 39 - consolidamento dei posti

39.1 Per distribuire tra i diversi gradi di scuole i posti acquisiti in organico ai sensi dell’art.37 il Provveditore agli Studi tiene conto:

a) dei posti attualmente coperti da docenti di ruolo per ogni grado di scuola;

b) della ripartizione di posti già calcolata ai sensi del precedente art. 38;

c) dell'andamento della presenza di alunni in situazione di handicap nell'ultimo triennio scolastico, relativamente alle scuole materne, elementari e medie;

d) della tendenza del tasso di presenza di alunni in situazione di handicap nell'ultimo triennio relativamente agli istituti di istruzione secondaria superiore, tenendo conto della distribuzione tra i diversi ordini e tipi di scuole.

Art. 40 - continuità educativa

40.1 Al fine di assicurare la continuità educativa degli insegnanti di sostegno, il Provveditore agli studi assegna i posti di cui agli articoli 38 e 39 del presente decreto, alle singole istituzioni scolastiche tenendo conto:

- della tendenza delle presenze di alunni in situazioni di handicap nell'ultimo triennio;

- delle necessità di dotare ogni circolo didattico e istituto di un gruppo stabile di insegnanti, allo scopo di garantire l'efficace utilizzazione delle risorse professionali;

- dell'esistenza di progetti educativi individualizzati a lungo termine.

Art. 41 - assegnazione definitiva dei posti per le attività di sostegno alle scuole

41.1 L'assegnazione definitiva alle singole istituzioni scolastiche dei posti di sostegno, salvo il disposto dell'art.42, è effettuata dal Provveditore agli studi sulla base delle proposte dal gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica (GLH) ,

tenendo conto:

a) del progetto educativo individuale, presentato dalla scuola di riferimento, contenente indicazioni:

- sui bisogni formativi dei singoli alunni in situazione di handicap;

- sulle strategie che si intendono attivare per sviluppare le potenzialità presenti o residue, in rapporto alle risorse complessive della scuola;

- sulle modalità di verifica degli obiettivi individuati per il progetto di integrazione o di vita, con previsione programmata della riduzione motivata dell'impiego dell'insegnante di sostegno;

b) della diagnosi funzionale attestante il livello di gravità dell'alunno in situazione di handicap, in rapporto alla sua scolarizzazione, e dei cambiamenti avvenuti attraverso il processo di integrazione, evitando l'assegnazione automatica, di anno in anno, della medesima entità del sostegno ritenuto necessario, nel primo anno di scolarizzazione, dalla diagnosi funzionale iniziale;

c) dell'organizzazione didattica di ciascuna scuola, con riguardo alla durata del tempo scolastico e alle attività didattiche programmate per la classe in cui è inserito l'alunno in situazione di handicap, al fine di consentire la valutazione ponderata delle risorse professionali necessarie;

d) della corrispondenza, nella maggior misura possibile, tra le competenze disciplinari ed esperienze professionali dei docenti da assegnare ad istituzioni secondarie superiori e gli obiettivi formativi del progetto di vita di ciascun alunno;

e) della necessità d'interventi precoci o di prevenzione nel grado iniziale della scolarità;

f) della priorità da attribuire, nelle scuole secondarie superiori, ai progetti caratterizzati dall'interazione scuola-lavoro, definendo anche le competenze aree disciplinari utili ad individuare gli insegnanti di sostegno.

41.2 Con l'assegnazione dei posti così effettuata può essere modificata la ripartizione tra gradi di scuole, attuata ai sensi degli artt. 38, 39 e 40, in relazione alle diverse situazioni specifiche.

Art. 42 - dotazioni di posti di sostegno per l'istruzione secondaria superiore

42.1 Limitatamente all'anno scolastico 1998-'99 la dotazione organica per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore è determinata a livello provinciale, per grandi aree disciplinari; i posti così determinati sono assegnati alle singole istituzioni scolastiche, nella fase operativa di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto, secondo i criteri previsti dagli articoli 40 e 41.

Art. 43 - progetti sperimentali

43.1 Il Provveditore agli studi vaglia i progetti di sperimentazione di modelli efficaci di integrazione nelle classi ordinarie, predisposti dalle scuole ai sensi dell'art.40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n.449, al fine di:

- approvare la sperimentazione di tali progetti, valutandone la ricaduta di esperienza nel territorio;

- disporre l'eventuale assegnazione di personale elettivamente qualificato, in relazione agli obiettivi specifici da conseguire;

- assegnare mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici ed ausili didattici funzionali alla realizzazione del progetto;

43.2 I progetti di sperimentazione dovranno presentare i seguenti requisiti:

- definizione degli obiettivi, degli strumenti metodologici e didattici, delle modalità di documentazione dell'attività svolta e di diffusione dell'esperienza tra le altre scuole;

- eventuale attuazione del progetto attraverso l'integrazione di risorse e di esperienze con altri enti, sulla base di accordi di programma e intese con istituzioni, associazioni, organizzazioni no-profit, cooperative sociali e centri specializzati;

- preventivo di spesa per le risorse umane e strumentali necessarie, tenendo conto anche degli apporti di soggetti esterni alla scuola operanti nello stesso ambito territoriale.

43.3 Il Provveditore agli studi, sulla base delle proposte del Gruppo di lavoro provinciale interistituzionale (GLIP), individuerà i progetti da approvare osservando le seguenti priorità:

a) interventi precoci finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di aggravamento delle situazioni di handicap nei gradi iniziali del processo formativo;

b) percorsi integrati di istruzione e formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro, con particolare riferimento a progetti che prevedono l'uso di risorse provenienti da altri soggetti, con particolare attenzione alle cooperative sociali, al riconoscimento di crediti formativi e all'alternanza scuola-lavoro;

c) percorsi di integrazione che prevedano l'impiego anche di persone esterne al corpo docente, come tutors reclutati attraverso "borse amicali", esperti in specifiche attività lavorative o figure di sistema;

d) interventi formativi in contesti esterni alla scuola e attività didattiche cooperative, con il coinvolgimento di tutti gli alunni e gli insegnanti;

e) integrazione scolastica di minorati dell'udito e della vista, con l'intervento dei diversi soggetti istituzionali competenti, anche al fine di mettere le strumentazioni e le competenze specializzate a disposizione di reti di scuole;

f) progetti di integrazione scolastica dei disabili fisici e psichici in particolare situazione di gravità, più direttamente mirati alle potenzialità di apprendimento e al miglioramento della vita di relazione;

g) progetti che si colleghino all'autonomia didattica ed organizzativa, prevedendo attività per gruppi, tempi scolastici flessibili,curricoli individualizzati, che, partendo dalle esigenze degli alunni in situazione di handicap determinino cambiamenti

significativi dell'intera organizzazione della scuola.

43.4 Il Provveditore agli studi dispone, altresì:

- l'eventuale assegnazione temporanea di insegnanti di sostegno del grado di scuola precedente, nella fase di passaggio di un alunno da un grado all'altro di scuola, qualora il progetto educativo individuale e le esigenze di inserimento rendano necessarie forme di raccordo e integrazione tra i due gruppi di docenti;

- l'eventuale finalizzazione di competenze professionali assegnate, per alunni in particolari situazione di handicap, anche a reti di scuole.

43.5 In ogni caso i progetti dovranno evitare la concentrazione di alunni della stessa tipologia di handicap nella stessa scuola, favorendo invece i consorzi tra scuole e lo scambio di strumenti ed esperienze;

43.6 Le scuole a cui verrà affidato il progetto di sperimentazione dovranno garantire l'informazione e la diffusione delle esperienze, attraverso la promozione di centri territoriali di servizi didattici e strumentali, in attuazione dell'autonomia gestionale o organizzativa delle scuole.

43.7 Le sperimentazioni proposte dai commi precedenti verranno sottoposte a specifico monitoraggio, al fine di valutare la qualità dei progetti, il conseguimento degli obiettivi prefissati e l'opportunità della diffusione delle esperienze realizzate.

Art. 44 - deroghe al rapporto 1:138

44.1 In presenza di handicap particolarmente gravi, il Provveditore agli studi può assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato anche in deroga al rapporto numerico fissato dall'art.37, fermo restando, comunque, il vincolo di riduzione della consistenza complessiva del personale in servizio in ciascuna provincia posto dall'art.40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Art. 45 - Organizzazione didattica – Competenze degli organi di istituto

45.1 E’ rimessa alla competenza degli organi collegiali la progettazione di nuove forme di flessibilità dell’organizzazione didattico-educativa, che, in rapporto alle risorse di organico assegnate alla scuola, consentano di rendere meno determinanti i raggruppamenti di alunni per classe e le loro dimensioni, prendendo in considerazione la possibilità di programmare attività didattiche per gruppi ristretti di alunni oppure per gruppi più ampi di alunni iscritti a classi diverse, allo scopo di assicurare la maggiore efficacia possibile dell’insegnamento, in rapporto alle potenzialità di apprendimento individuale.

45.2 E’ parimenti affidata alla competenza degli organi collegiali della scuola la formulazione di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, utilizzando la disponibilità di personale e di mezzi del fondo di istituto, ovvero anche mediante l’utilizzazione di ulteriori risorse di personale e mezzi messe a disposizione dai competenti enti locali oppure da enti ed organismi pubblici o privati, a seguito di appositi accordi o convenzioni.

(...)

Il testo è stato digitalizzato dalla redazione del sito integrazionescolastica.it