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Legge 24/12/2007 n. 244 Finanziaria 2008: riconvensioni esuberi sul sostegno, organici e nuove modalità di reclutamento

Pubblichiamo un estratto con un breve commento dei principali commi della legge finanziaria 2008 inerenti l'integrazione scolastica, la formazione e il reclutamento dei docenti di sostegno.
La legge finanziaria 2008 è composta di 3 articoli per un totale di 1193 commi. Riportiamo una breve sintesi curata dalla redazione con i commi che interessano più da vicino l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

- Indroduzione della possibilità di detrazione delle spese di formazione e auto-aggiornamento per i docenti di ogni ordine e grado, anche con contratto a tempo determinato, per un importo massimo di 500 euro equivalente a circa 95 euro di detrazione fiscale. (comma 207)

- Attivazione di corsi di specializzazione intensivi e di riconversione, sia nel sostegno sia in ambito disciplinare, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio specifico richiesto per il reclutamento. (comma 411 punto d).

- Ridefinizione delle modalità di calcolo degli organici di sostegno per i quali è stato definito un contingente massimo riferito al 25% del numero delle sezioni e delle classi attivate nell'anno scolastico 2006/2007. Con questo strano parametro di riferimento si è individuato in 93.938 il numero massimo di docenti di sostegno utilizzabili nell'anno scolastico 2008/2009. Sono previste compensazioni tra province per il raggiungimento di un rapporto medio nazionale di un insegnante di sostegno ogni due alunni con disabilità. (comma 413)

- Ridefinizione della consistenza degli organici di diritto dei docenti di sostegno che entro il 2011 dovrà essere pari al 70% di quelli del 2006-2007. Lo stesso comma preveda la soppressione dei posti di sostegno in deroga per gli alunni con gravi disabilità. (comma 414)

- Ridefenizione della normativa relativa alla formazione e reclutamento docenti attraverso la cancellazione dell'art. 5 della legge 53/03 e del Dlgs. 227/05. In particolare si prevede il ripristino dei concorsi ordinari con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma non offre indicazioni sulle problematiche della formazione iniziale di tutti i docenti sull'integrazione scolastica e per la specializzazione dei futuri docenti di sostegno. (comma 416)


Legge 24 dicembre 2007, n. 244
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 - Supplemento ordinario n. 285

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

(...)

207. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

(…)

411. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:
a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;
c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998.»;
d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

412. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 411, lettere a), b), c) e d), sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 411, lettere da a) a d), si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma.

415. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 unità».

416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

(...)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Fonte:

Parlamento Italiano: Indice cronologico delle leggi approvate a partire dalla XIII Legislatura (9 maggio 1996)

Approfondimenti on line


Governo italiano: Manovra Finanziaria 2008

Handylex: Finanziaria 2008 e persone con disabilità a cura di Carlo Giacobini

MPI Nota prot.n. 1306 del 24 gennaio 2007 La finanziaria per l'autonomia scolastica. Sintesi illustrativa delle disposizioni concernenti il settore dell'istruzione

MPI CM n. 19 01/02/2008 Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2008/2009 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale

CISL Scuola: Legge Finanziaria

FLC CGIL: Legge Finanziaria 2008