FADIS: la formazione universitaria dei docenti di sostegno e curricolari, proposte per un curricolo di qualità
Partendo da un'attenta e puntuale analisi della normativa, che ha accompagnato la formazione iniziale dei docenti di sostegno, la FADIS illustra in questo documento la situazione attuale proponendo un'ipotesi di curricolo formativo universitario teso a promuovere seriamente e concretamente la qualità dell'integrazione scolastica.FADIS: la formazione universitaria dei docenti di sostegno e curricolari, proposte per un curricolo di qualità*
Presentazione
La prima parte del documento mette a fuoco i principali aspetti relativi alla formazione iniziale del personale docente di sostegno dai corsi biennali polivalenti alla formazione universitaria, offrendo un quadro sintetico della situazione presente. La seconda parte analizzata le principali criticità riguardanti la formazione obbligatoria di tutti i docenti sull’integrazione scolastica, la polivalenza delle abilitazioni all’insegnamento di sostegno e la necessità di individuare strumenti più idonei al riconoscimento delle professionalità acquisite.
Infine nella terza e nella quarta parte si propone, con alcune esemplificazioni, un modello formativo adeguato a mantenere e promuovere l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
1. La formazione dei docenti di sostegno nella normativa scolastica dai corsi biennali polivalenti alla formazione universitaria**
La legge 517/77 sancisce, oltre all’integrazione nella scuola statale degli alunni portatori di deficit, anche quella degli insegnanti specializzati che con tali alunni avevano condiviso la separazione in istituzioni a parte. Si trattava di insegnanti che si erano formati presso le Scuole di Metodo per Ciechi e Sordomuti oppure che avevano frequentato i corsi di Fisiopatologia dello Sviluppo Fisico e
Psichico e le Scuole Magistrali Ortofreniche per seguire i “fanciulli anormali” (R.D. n. 577/28, art. 230) nelle scuole speciali, e “i soggetti ipodotati intellettuali non gravi, disadattati ambientali, o con
anomalie del comportamento, per i quali possa prevedersi il reinserimento nella scuola comune” (DPR n. 1518/67) nelle classi differenziali (dette sezioni speciali nella scuola materna). I corsi duravano generalmente un anno e le specializzazioni avevano carattere monovalente.
Col D.P.R. n. 970/75 venne uniformata la preparazione dei docenti specializzati stabilendo che il personale di scuole e istituzioni statali che perseguivano particolari finalità doveva essere fornito di
apposito titolo di specializzazione “polivalente” da conseguire al termine di un corso teorico-pratico
di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Lo stesso decreto autorizzava le scuole magistrali ortofreniche e le scuole di metodo a proseguire la
loro attività di formazione di insegnanti in attesa di una nuova disciplina legislativa applicativa del D.P.R. n. 970, mentre aboliva i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico istituiti nel 1928. Nel giugno del 1977, vennero approvati i programmi dei corsi di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo di scuole ed istituti che perseguivano particolari finalità.
Nella Premessa si esplicitava come scaturissero da due esigenze fondamentali:
- carattere polivalente della specializzazione del docente per poter rispondere a bisogni molteplici ed a situazioni differenziate essendo destinato a docenti ed educatori operanti nei vari ordini e gradi di scuola (materna, elementare, secondaria ed artistica) a favore tanto della generalità degli alunni, quanto, in particolare, dei soggetti, con difficoltà fisiopsichico-sensoriali e con disturbi nella sfera affettivo-comportamentale.
- visione unitaria dell'alunno pur nella differenziazione delle difficoltà. L'alunno con difficoltà di sviluppo o di apprendimento veniva visto come individuo totale che, al di là delle proprie difficoltà, manifestava i bisogni e i desideri degli altri coetanei, con gli stessi diritti e le stesse aspettative, commisurabili secondo il proprio pieno sviluppo.
Si individuarono due momenti privilegiati di intervento: quello formativo e quello informativo. Il corso biennale era unitario sul piano organizzativo e didattico; lezioni ed esercitazioni dell’area informativa erano comuni per docenti ed educatori della scuola materna, elementare e secondaria ed
anche per assistenti-educatori mentre per il tirocinio avveniva nell'ordine di scuola (materna, elementare o secondaria) o nel tipo di istituzione per la quale i corsisti avevano i titoli. Per ogni anno di corso dovevano essere effettuate 300 ore di lezioni teoriche (area informativa) e 350 nell’area formativa che attribuiva al tirocinio guidato 200 ore, per un totale complessivo di1300 ore.
Due mesi dopo usciva la legge 517 che, superando una visione centrata sul recupero della minorazione come presupposto per l'inserimento e passando ad una visione che considerava la situazione di inserimento come una condizione primaria per il recupero stesso, sanciva l’integrazione degli alunni definiti handicappati nella scuola comune e, di fatto, dava l’avvio alla chiusura delle scuole speciali.
Col DM del 24 aprile 1986 vennero rinnovati, sulla base delle conclusioni di una apposita commissione voluta nel 1984 dal ministro della Pubblica Istruzione, i programmi per i corsi biennali di specializzazione. Oltre a delineare una nuova figura professionale dell'insegnante specializzato in grado soprattutto di operare nella scuola comune, con questi programmi si intendeva garantire effettivamente il principio di polivalenza del titolo rilasciato e ridimensionare le discipline tecnico-sanitarie a favore di quelle pedagogico-didattiche. Per quanto riguardava la struttura, venivano individuati tre poli corrispondenti ad altrettanti settori fondamentali per la preparazione del docente di sostegno. Il primo, indicato come "Aree disciplinari" concerneva la pedagogia, la psicologia e la clinica, i cui programmi erano suddivisi per ognuno dei due anni di corso. Il secondo polo, denominato "Dimensione operativa", indicava attività finalizzate alla prassi e consisteva di sei settori o sotto-aree: metodologia osservativa, valutazione funzionale, analisi delle dinamiche relazionali, programmazione curriculare, strategie legate alle tecnologie ed ai sussidi, integrazione organizzativa. Il terzo polo, definito "Didattica curricolare", indicava l'ambito in cui doveva trovare la propria realizzazione quella serie di aspetti destinati a tradurre la didattica generale (considerata nell'ottica dei programmi della scuola materna e dell'obbligo) in didattica specificamente finalizzata alle condizioni della minorazione, in particolare visiva e uditiva.
Particolare rilievo, infine, veniva dato al tirocinio che la Commissione ritenne di dover articolare in due grandi campi da intendersi come integrati e strettamente connessi:
- Tirocinio diretto guidato che doveva svolgersi nella realtà della scuola e realizzarsi sotto un monitoraggio adeguato. Consisteva di 150 ore annuali
- Tirocinio indiretto e guidato consistente in 100 ore per anno.
Il monte ore complessivo del biennio di specializzazione era di 1300 ore, mentre il titolo che
rilasciava era polivalente.
Nel 1992 il Parlamento italiano approvò la legge-quadro n. 104 che fissava i criteri direttivi ed i principi generali “per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Questa legge, tra le altre cose, ribadiva “il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado e nelle istituzioni universitarie” (art.14, comma1), e attribuiva alle scuole di specializzazione all’insegnamento universitarie il compito di formare i docenti di sostegno includendo nei piani di studio di dette scuole discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati. Venivano così raccolte le raccomandazioni più volte espresse in passato di investire le università del compito di garanti della formazione.
In realtà, però, le università non erano ancora pronte ad affrontare tutte le attività delle quali erano state incaricate e fu così che i corsi biennali continuarono ad essere condotti dagli enti statali accreditati e dagli istituti specializzati convenzionati con le università mentre vennero sospese per il triennio 1993-1996 le autorizzazioni dei corsi biennali di specializzazione gestiti dagli enti non statali.
L’ uscita della legge-quadro 104/92 e il fatto che gli esperti ritenessero ormai improcrastinabile una più generale riforma dell’intero sistema scolastico il cui primo momento doveva essere l’autonomia organizzativa e amministrativa, portarono ulteriori cambiamenti ai corsi di specializzazione. I nuovi programmi che uscirono nel 1995 (D. M. 226/95) contenevano una netta distinzione fra un momento di formazione iniziale del docente e un momento destinato alla formazione ricorrente e in servizio. Il progetto formativo era stato articolato modularmente per risultare fruibile anche in un disegno di formazione e di qualificazione successivo. I singoli curricoli disciplinari erano raggruppati in cinque aree: il quadro (250 ore), il soggetto (200 ore), il metodo (120 ore), i linguaggi (280 ore), la professionalità (300 ore). Quest'ultima area sostituiva le attività che nei precedenti programmi erano indicate sotto la dizione "dimensione operativa" e "tirocinio indiretto". Il monte ore complessivo per i due anni di corso era di 1150 ore.
Con l’O. M. 72/96 i corsi tornarono ad essere assegnati a enti statali e non statali riconosciuti e i contenuti disciplinari dei moduli ne costituirono il programma.
Nel biennio 1997/1999 vennero sospesi i riconoscimenti di nuovi corsi statali e non statali di specializzazione e furono attivati i cosiddetti “corsi intensivi” previsti dalla legge 662/96 collegata alla Finanziaria 1997. Trattando le misure di razionalizzazione della finanza pubblica stabiliva: “per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di riconversione professionale..., saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni handicappati”. Il monte ore venne ridotto a 450 ore complessive ed i programmi furono fortemente ridimensionati rispetto a quelli previsti dal D. M. 27 giugno 1995. Il titolo rilasciato può essere considerato di tipo monovalente in quanto l’articolo 4 così recitava:
“I docenti che abbiano acquisito la professionalità, come sopra indicato, dovranno seguire apposite iniziative di aggiornamento e approfondimento sulla integrazione degli alunni in particolari situazioni di handicap sensoriale… la partecipazione a tali iniziative sarà condizione prioritaria per la prestazione di servizio su posti di sostegno per alunni con handicap sensoriale.”
Alla fine degli anni novanta venne emesso dal MURST il decreto 26/05/1998 che stabiliva i criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria.
Il comma 6 dell’articolo 3 prevedeva specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, che costituiva titolo, assieme al diploma di laurea, per effettuare l'attività didattica di sostegno. Almeno 100 tra le ore di tirocinio erano finalizzate ad esperienze in questo settore. Si concludeva sostenendo che la preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali doveva essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio e pertanto, anche in questo caso e nonostante si parlasse di specializzazione polivalente, il titolo si connotava come monovalente.
In questo modo veniva garantita la preparazione degli insegnanti di sostegno per la scuola elementare. Per quanto riguardava la scuola secondaria, il comma 8 dell’articolo 4 ripeteva le stesse indicazioni del già citato comma 6, con la differenza che il semestre aggiuntivo era in coda al biennio di specializzazione.
Prendendo atto del fatto che nell'anno accademico 1998/99 erano stati avviati i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria mentre i corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario presso le SSIS sarebbero iniziati diffusamente nell'anno accademico 1999/2000, il Decreto Interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 stabilì che fino a quando non vi fosse stata disponibilità di personale docente munito di titolo di specializzazione per il sostegno conseguito nel corso di laurea e nella Scuola di specializzazione - e
quindi rispettivamente fino agli anni accademici 2000-2001 e 2001-2002 - era consentita alle Università anche in regime di convenzione con Enti o Istituti specializzati, l'istituzione e l'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni in situazione di handicap, in modo tale che i corsi di specializzazione si concludessero entro i predetti anni accademici (art. 6). Si consentiva inoltre ai Provveditori agli Studi, in regime di convenzione con le Università e limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia, di istituire corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno destinati al personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art.7).
I semestri aggiuntivi presso le SSIS per la specializzazione sul sostegno sono iniziati nell’anno accademico 2001/2002.
L’ultimo capitolo in ordine di tempo in relazione alla formazione dei docenti di sostegno è rappresentato dal decreto del 20 febbraio 2002 che autorizzava le Università attraverso le SSIS ad attivare nuovi corsi di specializzazione di almeno 800 ore riservati a docenti già abilitati nella scuola secondaria.
All’articolo 2 si affermava che questi corsi hanno efficacia a decorrere dall'a.a. 2002/2003 e fino all'a.a. 2005/2006 e comunque non oltre il riordinamento dei corsi di studio universitari per la formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche. Tali corsi al momento sospesi sono stati attivati dalle SSIS fino all’a.a. 2008/2009.
Analogamente a quanto disposto per la scuola secondaria con i corsi di DM 20/02/2002 (800 ore) attraverso l’articolo 2, comma 3 bis legge n. 143/2004 è stato prevista l’attivazione di Corsi speciali di durata annuale (700 ore), per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità.
1.1. Situazione presente e prospettive future dei percorsi universitari di abilitazione per le attività di sostegno all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità
In attesa dell’emanazione di nuove norme sulla formazione iniziale dei docenti per l’anno accademico 2009/2010 è stato attivato il corso di laurea quadriennale in Scienze della formazione primaria e il relativo semestre facoltativo per l’abilitazione di sostegno, mentre a causa della chiusura della SSIS, si stanno concludendo, in qualche modo, i corsi di sostegno previsti esclusivamente per gli abilitati del IX ciclo, l’ultimo ad essere stato autorizzato dal MIUR.
In questi ultimi anni è da rilevare anche una ricca e variegata offerta formativa di corsi di perfezionamento di primo e secondo livello sull’integrazione degli alunni con disabilità attivati da diverse università prevalentemente attraverso modalità di formazione a distanza. Per questi corsi di perfezionamento si prevede il riconoscimento di parte dei CFU acquisiti nei futuri percorsi formativi abilitanti all’attività di sostegno.
Ulteriori indicazioni sulle nuove modalità di formazione iniziale dei docenti in generale, e in particolare per quelli di sostegno, sono state fornite dalla bozza di regolamento in corso di definizione da parte del MIUR. Essa è oggetto da oltre un anno di un ampio dibattito. La prevista emanazione del nuovo regolamento come decreto ministeriale e non come legge dello stato appare già da ora come un intervento debole e probabilmente a carattere transitorio. In ogni caso, secondo quanto finora reso noto alla Consulta delle Associazioni dell’Osservatorio permanente per l’integrazione scolastica del MIUR, il nuovo regolamento sulla formazione iniziale dei docenti non entra nel dettaglio delle forme di organizzazione dei futuri corsi di sostegno. Tuttavia la bozza definisce che il titolo di sostegno si conseguirà con l’acquisizione di almeno 60 CFU di cui 300 ore di tirocinio (12 CFU). L’accesso ai corsi sarà riservato esclusivamente ai docenti già abilitati nei diversi ordini e gradi d’istruzione. Sarà definito dal MIUR un numero programmato di posti disponibili. Per l’accesso ai corsi è previsto il superamento di una prova di selezione che sarà predisposta dalle università.
Per quanto riguarda la formazione obbligatoria di tutti i docenti sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità la bozza di regolamento introduce un impianto strutturale inadeguato e insufficiente per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado assegnando solo 6 CFU per l’insegnamento di Pedagogia Speciale.
Molto positivo appare invece l’approccio dato per il corso di laurea in scienze della formazione primaria che prevede 31 CFU obbligatori sulle tematiche della disabilità per tutti i futuri docenti della scuola dell’infanzia e primaria.
Infine è prevista l’attivazione di un ulteriore corso speciale di abilitazione sul sostegno per coloro che inseriti nelle graduatorie d’istituto già svolgono quest’attività. E’ da ritenere che tali corsi speciali, coerentemente con quanto avvenuto in questi ultimi anni e con quanto enunciato sempre nella bozza di regolamento, siano attivati solo per i docenti in possesso dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento nei diversi ordini e gradi di istruzione.
Al momento non ci pare opportuno andare oltre l’analisi di questo regolamento auspicando una sua revisione nelle parti carenti sopraindicate.
2. Riflessione sui curricoli dei corsi di abilitazione all’insegnamento SSIS, sul semestre aggiuntivo di abilitazione per il sostegno e sulla formazione dei dirigenti scolastici.
Per la FADIS la formazione iniziale per l’insegnamento di sostegno non si riforma attraverso l’eliminazione o il rinvio dell’acquisizione di competenze disciplinari minime, ma si deve riformare creando un percorso di crescita professionale graduale e coerente con le esigenze di un sistema scolastico di qualità che contempli l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
In presenza di un quadro normativo ancora fluido e in fase di ridefinizione preferiamo riprendere alcune nostre sintetiche osservazioni sui corsi di sostegno finora attivati dalle università.
2.1 Necessità e urgenza di una formazione iniziale e in servizio obbligatoria di tutti i docenti sull’integrazione scolastica
Come accennato in precedenza, abbiamo rilevato nelle SSIS, la mancanza di formazione obbligatoria con la predisposizione di CFU dedicati alle tematiche dell’integrazione scolastiche nei percorsi curricolari di abilitazione all’insegnamento. Non escludendo, in mancanza di ricerche specifiche sui programmi dei corsi SSIS, che ci sia stata un’episodica attivazione di alcuni insegnamenti dedicati all’integrazione scolastica, di certo questi non sono mai entrati a far parte in maniera strutturale del percorso di formazione iniziale di tutti i docenti. Si tratta di una problematica molto sentita e ripetute richieste in questo senso sono state indirizzate al MIUR da parte delle associazioni dei genitori, dalla nostra federazione e in generale da tutti quei soggetti più attenti alla ricerca della qualità dell’integrazione scolastica.
Tra le causa di questa scelta di fondo, finora sempre mancata, c’è la presenza di una normativa sulla formazione iniziale dei docenti debole se non evanescente su questo aspetto. I riferimenti contenuti nel DM 26/05/1998 sono stati disattesi perché troppo poco impositivi.
2.2 Polivalenza dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno
Come già osservato nella prima parte di questo documento il semestre aggiuntivo per l’abilitazione sul sostegno attivato nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e nei corsi SSIS 400 e 800 ore non può essere riconosciuto polivalente dal punto di vista legale. Infatti, non sono stati previsti, se non in maniera episodica e sporadica, CFU sulle minorazioni sensoriali. La stessa legge istitutiva dei corsi afferma in maniera generica che “la preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovrà essere completata (..) in sede di formazione in servizio” (MURST DM 26/05/1998 art. 3 comma 6 per scienze della formazione primaria e art.4 comma 8 per le SSIS). Pertanto anche se di fatto queste abilitazioni vengono utilizzate dall’amministrazione scolastica come polivalenti nell’assegnazione dei posti di sostegno si tratta pur sempre di una situazione transitoria che necessita di essere definita in maniera puntuale.
A questo proposito riteniamo fondamentale nella predisposizione di nuovi corsi per l’abilitazione sul sostegno il mantenimento del carattere polivalente dei titoli rilasciati dalle università. Si tratta quindi di attivare corsi di abilitazione sul sostegno comprensivi di un minimo di CFU obbligatori dedicati alle minorazioni sensoriali così come previsto per i diplomi di specializzazione polivalenti ex DPR 970/75.
2.3. I Laboratori
Il laboratorio didattico rappresenta il luogo ideale per l’attivazione di percorsi di ricerca e sperimentazione sulla didattica per l’inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità. Esperienze in questo senso proprio grazie alla SSIS si sono sempre più affermate all’interno dei percorsi di formazione iniziale.
Secondo la FADIS è necessario mantenere ed estendere, se possibile, le attività di laboratorio nei corsi di abilitazione per il sostegno assegnando la loro gestione ai docenti in servizio nella scuola secondaria e primaria. Pertanto è necessario individuare adeguate forme di selezione e retribuzione per questi docenti da parte delle università.
2.4. I Supervisori di tirocinio
Sarebbe sbagliato prevedere percorsi di formazione iniziale che non comprendessero anche la figura del Supervisore di tirocinio. Tuttavia è necessaria una ridefinizione di questa figura evitando la precarizzazione di questo ruolo e prevedendo una sua più adeguata collocazione all’interno del sistema universitario. L’utilizzo dei Supervisori di Tirocinio all’interno dei percorsi di formazione iniziale non può essere oggetto di continue proroghe o come si ipotizza di avvicendamenti triennali con un continuo turn over del personale impiegato. L’utilizzo dei Supervisori di tirocinio presso le università va definito in base al reale fabbisogno dei corsi che saranno attivati. L’operato di questi docenti va periodicamente valutato così come la qualità dei corsi erogati dalle università, ma questo importante anello di congiunzione tra scuola e università andrebbe maggiormente incentivato e gratificato professionalmente ed economicamente.
2.5. I tutor accoglienti nelle scuole
La grande importanza data a questi docenti impegnati ad accompagnare lo specializzando nel suo percorso di tirocinio va ridefinita sia sul piano professionale sia su quello economico prevedendo una sua retribuzione diretta da parte delle università.
2.6. La riconversione delle abilitazioni di sostegno tra i diversi ordini e gradi di istruzione
E’ necessario creare le condizioni strutturali all’interno dei percorsi di formazione iniziale dei docenti dei diversi ordini e gradi di istruzione per consentire le riconversioni delle abilitazioni sul sostegno acquisite attraverso i diversi percorsi formativi che sono succeduti in questi ultimi anni.
2.7. La formazione dei dirigenti scolastici sulle tematiche dell’integrazione scolastica
Come FADIS rileviamo la necessità di individuare dei percorsi formativi adeguati agli aspiranti alla dirigenza scolastica che consenta loro di svolgere questa professione con le necessarie competenze sulle problematiche dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Le attuali modalità di accesso ai concorsi per dirigenti scolastici non prevedono il riconoscimento di specifiche conoscenze in questo settore. Purtroppo si tratta di una grave carenza in quanto è pressoché inevitabile che lo svolgimento di quest'attività preveda nella pratica l’assunzione di molteplici responsabilità per la gestione di diversi aspetti organizzativi inerenti all’integrazione scolastica. Un’assenza questa che a nostro avviso potrebbe essere colmata riservando l’accesso ai concorsi per dirigenti solo a coloro che sono già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno o del diploma di specializzazione polivalente ex DPR 970/75. Per coloro che non hanno acquisito queste competenze nel loro percorso formativo, sarebbe necessario prevedere dei corsi specifici in ambito universitario.
2.8. Riconoscimento della professionalità del docente di sostegno
Purtroppo in questi anni abbiamo assistito a utilizzazioni sul sostegno di docenti che non ne avevano assolutamente la competenza e la motivazione, con la successiva ricaduta negativa su alunni che non necessitano di altre difficoltà. Pertanto l’istituzione di una “classe di concorso” per l’insegnamento delle attività di sostegno agli alunni con disabilità garantirebbe l’accesso a questa professione solo a coloro che ne possiedano la formazione necessaria.
E’ altresì fondamentale che la revisione della normativa che disciplina la formazione iniziale dei docenti di sostegno debba finalmente definire in maniera chiara e puntuale il riconoscimento del diploma di specializzazione polivalente ex DPR 970/75 per tutte le operazioni legate alla mobilità (trasferimenti, utilizzazioni, passaggi di ruolo) e alla carriera (concorsi dirigenti scolastici, concorso supervisori tirocinio) del personale docente interessato.
3. Proposta per la formazione iniziale obbligatoria sull’integrazione scolastica per tutti i docenti.
La proposta di formazione iniziale obbligatoria sull’integrazione che la FADIS vuole illustrare in questo documento non riguarda solo i futuri docenti provenienti dai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e dalle Lauree Magistrali per la scuola secondaria (ex SSIS). Essa interessa tutti i docenti di tutte le discipline coinvolte nei vari ordini e gradi di istruzione.
Ipotesi di Semestre per la formazione obbligatoria sull’integrazione scolastica per tutti i docenti. (30 CFU)
Il semestre obbligatorio è svolto durante il percorso di laurea e/o di abilitazione all’insegnamento. Sono coinvolti tutti gli iscritti ai corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, Lauree Magistrali e corsi abilitanti (Tirocinio Formativo Attivo) per la scuola secondaria (ex SSIS), diplomi di secondo livello a indirizzo didattico attivati dalle Accademie di Belle Arti, dai Conservatori di Musica e dai corsi di Scienze Religiose.
I 30 CFU previsti per il semestre obbligatorio potrebbero essere distribuiti tra le seguenti aree:
Pedagogica, Psicologica, Medica, Giuridica, Didattica, DSA Disturbi Specifici di Apprendimento assegnando 5 CFU a ogni area.
4. Proposta di corso abilitazione polivalente per l’insegnamento di sostegno agli alunni con disabilità.
Il corso prevede il conseguimento di 60 CFU di cui 10 CFU obbligatori sulle minorazioni sensoriali. L’accesso al corso è consentito solo a docenti abilitati e che abbiano già svolto il semestre per la formazione obbligatoria di tutti i docenti sull’integrazione scolastica da 30 CFU (v. paragrafo precedente).
I 60 CFU previsti per il corso di abilitazione polivalente potrebbero essere distribuiti secondo il seguente schema:
• Aree: Pedagogica, Psicologica, Sociologica, Medica, Giuridica, Didattica, Tecnologica. (5 CFU per ogni area) Totale 30 CFU
• Minorazioni Sensoriali (Visiva, Uditiva. 5 CFU per ogni minorazione) Totale 10 CFU
• Laboratori 10 CFU
• Tirocinio 10 CFU
Conclusioni
Affrontare con decisione e responsabilità queste nostre ipotesi di formazione significa dare un senso e una logica nella formazione iniziale dei docenti in favore dell’integrazione scolastica.
Resta aperta ovviamente la possibilità di implementare le conoscenze acquisite attraverso la successiva formazione in servizio con ulteriori approfondimenti su tematiche specifiche partendo però da una base comune e si spera sempre più condivisa tra tutti i docenti.
Un'ultima riflessione riguarda il riconoscimento delle abilitazioni all’insegnamento per i docenti provenienti da altri paesi che potranno finalmente individuare nel sistema formativo italiano un percorso universitario certo di acquisizione di competenze sull’integrazione scolastica.
Note:
* Questo documento è stato illustrato nel corso del convegno internazionale promosso dalla SSIS Veneto - CIRDFA “L’insegnante di sostegno in prospettiva europea” Curricoli formativi per gli insegnanti di sostegno
Venezia, Sabato 17 ottobre 2009
** Paragrafo a cura di Maria Assunta Barbieri membro del direttivo FADIS. Docente di sostegno specializzata, Istituto d’Istruzione Superiore "A. F. Formiggini" Sassuolo (Mo) e Supervisore Tirocinio corso SSIS Sostegno, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Il testo integrale nella sua prima versione è pubblicato sul sito della FADIS al seguente indirizzo: http://www.integrazionescolastica.it/article/365