Sentenza Corte Costituzionale n. 467 del 20/11/2002: riconosciuta l'indennità di frequenza per i bambini in situazione di handicap iscritti negli asili nido
L’importante sentenza della Corte costituzionale 467/2002 depositata lo scorso 22 novembre ha stabilito che i bambini in situazione di handicap iscritti negli asili hanno diritto a percepire l’indennità di frequenza. Tale pronuncia oltre a investire il riconoscimento di un diritto a contenuto economico riafferma il diritto all’educazione e all’integrazione dei minori così come previsto dalla legge quadro sull’handicap 104/92 nell’articolo 12 comma 1 che recita: “ al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido”.
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Corte costituzionale
Sentenza 467/2002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO
Relatore CONTRI
Udienza Pubblica del 24/09/2002
Decisione del 20/11/2002
Deposito del 22/11/2002
Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Proponiamo alcuni passaggi della sentenza 467/2002 di particolare interesse:
(...)
2. La questione è fondata
Il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino. Le finalità di educazione e formazione sono peraltro confermate a livello normativo, essendo ora gli asili nido riconosciuti come "strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori" (art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2002").
La funzione di favorire lo sviluppo della personalità del bambino assume dunque una caratterizzazione particolare rispetto ai bambini di età inferiore ai tre anni con difficoltà a socializzare. Tanto è vero che il legislatore ha ritenuto di dover "garantire" al bambino da 0 a 3 anni handicappato l'inserimento negli asili nido (art. 12, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate").
L'esclusione della provvidenza economica per l'ipotesi dei bambini di età inferiore ai tre anni contraddistinti dalle difficoltà sopra descritte non trova, quindi, alcuna giustificazione nell'ordinamento che, anzi, espressamente riconosce e tende a favorire l'inserimento degli handicappati nelle suddette strutture, considerandole come dirette a garantire la formazione e la socializzazione.
3. - Analogamente a quanto affermato da questa Corte con riferimento alla frequenza scolastica, può ben dirsi che, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione e al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza dell'asilo nido sia un essenziale fattore per il "recupero" del bambino che si trovi nelle condizioni di disabilità descritte dall'art. 1 della legge n. 289 del 1990, nonché per il "superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità" (sentenza n. 215 del 1987).
Se l'apprendimento e l'integrazione nella scuola possono dirsi "funzionali ad un più pieno inserimento dell'handicappato nella società e nel mondo del lavoro" (sentenza n. 215 del 1987), la formazione e la socializzazione soddisfatte sin dai primi mesi di vita attraverso la partecipazione all'asilo nido si appalesano funzionali proprio ad un pieno e proficuo inserimento del bambino nella scuola, la cui frequenza è assicurata e favorita con le provvidenze economiche previste dalla disposizione censurata.
4. - L'esigenza costituzionale di tutela dei soggetti deboli, che ha trovato traduzione anche nella giurisprudenza di questa Corte con particolare riferimento ai minori invalidi (sentenze n. 106 del 1992 e n. 88 del 1993), e la assimilazione, ad opera della legislazione ordinaria, delle finalità di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche - che peraltro non implica di per sé l'inserimento delle suddette strutture nell'ordinamento scolastico – rendono incostituzionale l'esclusione operata dalla disposizione censurata, in quanto lesiva dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, invocati come parametri dal giudice rimettente.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to: Cesare RUPERTO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
fonte: Corte Costituzionale
Per chi vuole approfondire online:
Edscuola: "Riconosciuto il diritto all’assegno per la frequenza degli asili nido (Sentenza Corte Costituzionale n. 467/02)" a cura di Salvatore Nocera
Handylex: "Indennità di frequenza e asili nido" a cura di Carlo Giacobini