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MIUR CM n. 37 16/04/2010 Dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2010/11. Trasmissione schema DI

Il MIUR ha comunicato attraverso la CM n. 37 del 13/04/2010 lo schema di decreto, in via di perfezionamento con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante disposizioni, per l’a.s. 2010/11, in merito alla definizione delle organici del personale docente. Per quanto riguarda i posti dei docenti di sostegno la loro determinazione terrà conto di quanto disposto dalla sentenza n. 80/10 della Corte Costituzionale. Il DI raccomanda "la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni".


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Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento -Ufficio 5
Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

CIRCOLARE n. 37 Prot. n. AOODIP/1228
Roma, 13 aprile 2010


Oggetto: Dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2010/11. Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.

Si trasmette l’unito schema di decreto, sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca
e in via di perfezionamento in relazione al concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
recante disposizioni, per l’a.s. 2010/11, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del
personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di
ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni
scolastiche.

(...)

Posti di sostegno

Com’è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha sancito:
- l’illegittimità dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno;

- l’illegittimità dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui escludeva la
possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di
sostegno in deroga, in presenza, nelle classi, di studenti con disabilità gravi, una volta esperiti
gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
E’ stata, pertanto, abrogata la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno
(comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per
evidenti problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al
graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.
Secondo la suprema Corte, la scelta operata di sopprimere la deroga che consentiva di assumere
insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro
ordinamento, posto che detta deroga costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso
effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave.
La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti,
quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di
particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta
esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a
tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica
tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua.
In relazione a quanto sopra, ai fini di una corretta attuazione della pronuncia della suprema Corte,
questo Ministero si riserva di impartire ulteriori, specifiche disposizioni nella circolare sull’organico
di fatto che dovranno scaturire obbligatoriamente da confronti con i vari soggetti istituzionali
interessati alla soluzione del delicato problema.
La suprema Corte non ha invece rivolto censure al comma 414 sopra menzionato nella parte in cui
prevede che la dotazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere
progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’a.s. 2010/11,
di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell’a.s.
2006/07. Sulla base di tale incremento sarà possibile, nell’a.s. 2010/11, ultimo anno del triennio,
determinare un organico di diritto di complessivi 63.348 posti.
Nella tabella E, colonna A, dello schema di decreto interministeriale è riportata la dotazione di
organico di diritto relativa all’a.s. 2010/11, comprensiva dell’ultima quota di incremento pari 4.885
unità. La terza quota del previsto incremento triennale di posti di organico di diritto è utile sia per la
mobilità che per le nomine in ruolo.
Per completezza di quadro espositivo nella suddetta Tabella E è stata aggiunta la colonna C, che
riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s.
2010/11, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.

Ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali
ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico
regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le
effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto
l’alunno.
Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti,
individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali
utili per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.

Approfondimenti on line


Corte Costituzionale Sentenza n. 80 del 22/02/2010 posti docenti di sostegno e deroghe alunni con gravi disabilità
FADIS: Organici docenti di sostegno confermati dalla Corte Costituzionali i posti in deroga per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità gravi (comunicato del 24/04/2010)