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DL n. 78 31/05/2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Pubblichiamo un estratto del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010 con gli interventi previsti per gli organici di sostegno nell'anno scolastico 2010/2011 e le modalità di individuazione di tutte le risorse necessarie all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

(Gazzetta ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010, Suppl. Ord. n. 114)

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CAPO III

CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA' E PREVIDENZA
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Art. 9
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

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15. Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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Art. 10
Riduzione della spesa in materia di invalidità

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5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.
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Art. 56.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 maggio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Approfondimenti on line


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Superabile: Scuola, nella manovra il blocco al sostegno. Ma ci sono le deroghe per i casi più gravi (02/06/2010)

Handylex: Manovra correttiva e persone con disabilità a cura di carlo Giacobini (01/06/2010)