Camera dei Deputati VII Commissione: parere Schema di regolamento concernente la definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti
Pubblichiamo il parere favorevole con condizioni e osservazioni espresso alla VII Commissione della Camera dei Deputati in merito allo schema di regolamento concernente la definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti. Tra le condizioni proposte dalla VII Commissione al Governo rileviamo la richiesta di maggiori interventi per la formazione dei docenti curricolari sulle tematiche dell'integrazione scolastica e per i docenti di sostegno l'acquisizione di più approfondite competenze per i diversi ambiti di disabilità. Inoltre sempre alla Camera dei Deputati la V Commissione ha dato il proprio parere favorevole con condizione. Infine il regolamento ha ricevuto il parere favorevole con osservazioni anche da parte della VII Commissione del Senato della Repubblica in data 07/07/2010.Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (Atto n. 205).
PARERE APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
(26 maggio 2010)
La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205); considerato che con lo schema di regolamento in esame si dà seguito a quanto previsto dall'articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), peraltro in coerenza con quanto previsto dal piano programmatico di interventi adottato sulla base dell'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; premesso che il ruolo degli insegnanti è cruciale per migliorare la qualità dei sistemi educativi, obiettivo che concorre a fare dell'Europa un'economia della conoscenza competitiva e innovativa;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti di associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 19, 20 e 25 maggio 2010; preso atto di quanto espresso nel parere del Consiglio di Stato del 19 marzo 2010;
premesso che la formazione iniziale degli insegnanti è finalizzata a qualificare e a valorizzare la funzione docente, e che le competenze acquisite costituiscono un fondamento dell'unitarietà della stessa funzione;
rilevato che la relazione illustrativa evidenzia che l'intenzione del Ministero è quella di favorire l'attivazione immediata dei tirocini formativi attivi non appena entrerà in vigore il regolamento, mentre l'avvio dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è previsto per l'anno accademico 2010-2011, e che è opportuno che la data di entrata in vigore delle disposizioni sia esplicitata nel testo del regolamento, eventualmente differenziando le diverse situazioni; considerato che i limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'istituzione di corsi di laurea, che nel caso di specie hanno carattere professionalizzante, potrebbe comportare una attivazione saltuaria rispetto all'esigenza di copertura dei posti di insegnamento disponibili;
rilevato che il corso di laurea magistrale a ciclo unico previsto per la formazione dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, su cui la Conferenza dei Presidi di Scienze della Formazione primaria si è espressa favorevolmente in data 20 febbraio 2009, all'unanimità, a differenza del precedente corso di laurea, non si articola in distinti indirizzi e che tale innovazione ha suscitato la preoccupazione, diffusamente rappresentata anche nel corso delle audizioni svolte, di una perdita di specificità per i docenti della scuola dell'infanzia; rilevato che, sempre nella relazione illustrativa, si evidenzia che il tirocinio formativo attivo «è attivato su un numero pari a quello degli studenti annualmente iscritti al curriculum», mentre è opportuno che il criterio di accesso al tirocinio sia esplicitato nel testo del regolamento, garantendo l'ingresso a tutti gli studenti che concludono il corso di laurea magistrale con l'acquisizione dei crediti formativi richiesti; rilevato, altresì, che nel consiglio di corso di tirocinio, organo che rappresenta il terreno di incontro fra scuola e università, occorre garantire una rappresentanza equilibrata delle due realtà;
ricordato, inoltre, che la normativa vigente (articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 26 maggio 1998) prevede la possibilità di percorsi di studio abbreviati in relazione ai crediti riconosciuti, al fine di agevolare i passaggi di ruolo, e che è opportuno salvaguardare tale possibilità anche nella predisposizione di nuove modalità di formazione iniziale;
tenuto conto dell' esigenza di contemperare la necessità di cambiamento con quella di non sottoporre il sistema universitario ad ulteriori tensioni, e di procedere ad una coerente armonizzazione con quanto previsto dalla riforma del sistema universitario in corso di esame da parte del Parlamento, esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) è necessario indicare esplicitamente nel regolamento l'anno accademico a partire dal quale troveranno applicazione le nuove disposizioni, eventualmente differenziando le diverse situazioni;
2) è necessario far salva la possibilità, presente nella normativa vigente, di percorsi di studio abbreviati in relazione ai crediti riconosciuti, al fine di agevolare i passaggi di ruolo e di cattedra per i docenti già possessori di altro ruolo;
3) agli articoli 3 e 6, si valuti l'attivazione di percorsi formativi distinti per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, salvaguardando comunque la possibilità di conseguire una doppia abilitazione con l'acquisizione dei crediti necessari;
4) si valuti l'opportunità di collegare la formazione specifica del docente della scuola dell'infanzia con quella del docente per gli asili nido al fine di rendere quanto più possibile permeabili le competenze professionali per i due ruoli nel corso dell'età 0-6 anni;
5) in merito alla formazione del docente di scuola primaria occorre prevedere la possibilità di acquisire, con un lavoro di approfondimento, la preparazione in una specifica area disciplinare, al fine di delineare un profilo di docente esperto in un'area disciplinare, ma in possesso al contempo di una formazione pluridisciplinare; occorre a tal fine prevedere la possibilità di cumulare crediti in una determinata area, specificando che sarebbero sufficienti due aree: l'umanistica e la scientifica;
6) all'articolo 3, comma 5, stante l'importanza dello svolgimento di esperienze di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, occorre sostituire le parole «possono prevedere» con la parola «prevedono»;
7) all'articolo 4, si valuti la sostituzione dei commi 4 e 5 con il seguente: «4. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle università, nonché le risorse economiche e organizzative, le stesse università possono istituire ed attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo di interesse regionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonché coordinamento didattico, tanto ai corsi di laurea magistrale che alle attività formative previste per il tirocinio formativo attivo. È vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di laurea magistrale indipendenti dalle facoltà di riferimento e dalle università interessate. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
8) nel Profilo di tutti i docenti e nelle tabelle per gli insegnamenti prevedere almeno 10 CFU per attrezzare in maniera professionalmente specifica i futuri docenti dei significati, dei quadri teorici e degli strumenti operativi volti a riconoscere, valutare e certificare le competenze personali maturate in apprendimenti non formali e informali e, in particolare, quelle apprese sul lavoro e con il lavoro grazie alla metodologia dell'alternanza formativa o alle esperienze di alternanza scuola - lavoro;
9) occorre valutare l'inserimento dell'insegnamento di didattica e pedagogia speciale, attualmente previsto solo nell'ambito del tirocinio formativo attivo, anche nel corso di laurea magistrale e all'articolo 13 è necessario prevedere, durante la specializzazione post abilitazione per il sostegno all'integrazione agli alunni con disabilità, percorsi differenziati volti ad acquisire specifiche competenze per i diversi ambiti di disabilità;
10) all'articolo 10, è necessario esplicitare che al tirocinio formativo attivo accedono tutti gli studenti che concludono il corso di laurea magistrale con l'acquisizione dei crediti formativi richiesti;
11) al medesimo articolo 10, al comma 4, occorre garantire una rappresentanza equilibrata della componente scolastica e di quella universitaria nell'ambito del consiglio del corso di tirocinio;
12) all'articolo 11 è necessario prevedere per i tutor meccanismi certi e rigorosi di selezione e di
premialità;
13) all'articolo 11, comma 5, occorre chiarire se i tutor uscenti possono riconcorrere alle selezioni per non disperdere aprioristicamente professionalità acquisite;
14) all'articolo 12 occorre specificare che il periodo di tirocinio può essere svolto anche nei Centri per l'istruzione degli adulti;
15) al medesimo articolo 12 occorre prevedere che l'elenco sia aggiornato annualmente;
16) all'articolo 15 con riferimento alle lauree a scadenza dei requisiti previsti per l'accesso alle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS) rispetto alle nuove lauree magistrali e ai loro contenuti disciplinari, occorre che chi è in possesso o stia attualmente frequentando una delle lauree che garantivano la possibilità di concorrere alle prove di accesso alle SSIS acquisisca i crediti formativi universitari (CFU) eventualmente mancanti dal raffronto tra vecchie e nuove lauree magistrali (LM); nella fase a regime, l'aspirante in questione potrà conseguire l'abilitazione superando la prova di accesso alla Laurea Magistrale, acquisendo i CFU mancanti e compiendo l'anno di tirocinio senza dover conseguire un'ulteriore laurea Magistrale;
17) con riferimento all'articolo 7 comma 3, all'articolo 8, comma 3 e all'articolo 15 commi 12 e 13, occorre prevedere una rigorosa programmazione che tuttavia garantisca l'accesso ai percorsi abilitanti ad aspiranti di cui sia verificata, attraverso lo svolgimento di una prova orale, la preparazione disciplinare e la valorizzazione del servizio svolto anche nella scuola di istruzione secondaria; eliminare il soprannumero e riconoscere un peso graduato al servizio svolto nel punteggio finale che dà l'accesso al tirocinio, fermo restando lo sconto di una parte dei CFU relativi alla parte di tirocinio e di laboratori; riconoscere, altresì, un peso al dottorato di ricerca e all'insegnamento svolto con contratti in università, rivedendo i punteggi di cui all'articolo 15 comma 10;
18) all'articolo 15, comma 19, occorre chiarire se il secondo periodo intende riferirsi a quanti si iscrivano ai corsi - che, a differenza delle SSIS, non sono sospesi - nelle more dell'attivazione dei percorsi di cui all'articolo 9;
19) fermi i requisiti sul numero di docenti strutturati necessari per l'apertura delle Lauree Magistrali per l'insegnamento, in relazione ai limiti stabiliti dalla normativa per l'istituzione di detti percorsi che potrebbero avere un carattere saltuario in relazione alle necessità del sistema scolastico, occorre prevedere la possibilità di utilizzare i docenti strutturati nei predetti percorsi a prescindere dal fatto che già esercitino attività didattica nei limiti della normativa vigente;
20) occorre prevedere lo stesso regime di cui al comma 15 dell'articolo 15 per coloro i quali abbiano sospeso la frequenza di Scienze della Formazione primaria;
21) occorre procedere ad una coerente armonizzazione con quanto previsto dalla riforma del sistema universitario in corso di esame da parte del Parlamento;
22) in analogia con quanto previsto nei regolamenti per il riordino degli istituti di istruzione secondaria superiore, occorre, infine, prevedere un monitoraggio del nuovo assetto per la formazione iniziale degli insegnanti, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche accreditate.
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 6, a fini di coordinamento normativo, al comma 5, quando si parla della Commissione esaminatrice, occorre inserire un riferimento all'articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale 26 maggio 1998 e, quando si citano i tutor, è necessario un riferimento all'articolo 11 dello schema di decreto, che disciplina la relativa figura;
b) all'articolo 7, comma 2, occorre specificare che le tabelle da 2 a 7 fanno riferimento complessivamente, a 6 delle 8 classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, non riguardando, infatti, le classi 28/A-Arte e immagine e 77/A -Strumento musicale, considerate dall'articolo 9 dello schema di decreto;
c) all'articolo 9, comma 2, è necessario specificare che le tabelle da 8 a 10 disciplinano anche i
requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello e occorre aggiungere dopo la parola «ciascuna» la parola «corrispondente»;
d) all'articolo 9, comma 3, occorre fare riferimento anche ai requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello e occorre inserire prima delle parole «classi di abilitazione» la parola «corrispondenti»;
e) all'articolo 10, comma 7, valutare l'opportunità di sostituire la lettera b) con la seguente: b) Nell'esposizione orale di una modalità di soluzione di un problema, di un progetto, o di un compito didattico-educativo, mostrando l'impiego della relativa letteratura scientifica»;
f) sempre all'articolo 11, considerato che nel comma 5 sarà espunto il riferimento al comma 3, occorre definire la durata dell'incarico dei tutor dei tirocinanti; al comma 7, lettera c), appare necessario fare riferimento anche alle istituzioni AFAM;
g) occorre valutare l'opportunità di prevedere stages formativi all'estero durante lo svolgimento del tirocinio; h) con riferimento all'articolo 12, comma 3, si valuti l'opportunità di inserire tra i criteri per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche anche il Piano dell'offerta formativa (POF);
i) in relazione alle previsioni dell'articolo 14, occorre valutare l'opportunità di incentivare a livello contrattuale il conseguimento del certificato di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;
l) all'articolo 15, comma 1, il riferimento corretto è all'allegato 2 e non all'allegato 3 del decreto ministeriale 26 luglio 2007; inoltre, ai commi 1 e 2 occorre uniformare la differente terminologia usata, cioè scegliere tra le parole «corrispondente» ed «equiparato» a proposito delle lauree magistrali utili al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
m) all'articolo 15, comma 7, poiché il criterio di valutazione dei test prevede l'attribuzione di 1 punto per la risposta esatta e di nessun punto nel caso di risposta errata o omessa, occorre semplificare eliminando le parole «rispondere correttamente ad almeno 42 domande ovvero»;
n) all'articolo 15, comma 10, occorre chiarire se ci si riferisca sempre al percorso di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello (per i quali, peraltro, si cita esplicitamente la media dei voti riportati negli esami), oppure se si intenda fare riferimento a tutto il percorso di studi universitari;
o) all'articolo 15, comma 13, occorre chiarire se, nell'ipotesi in cui si stipuli una convenzione ai sensi del medesimo comma, presso quella istituzione scolastica possono svolgere il tirocinio solo i soggetti che ivi sono in servizio, o anche altri soggetti;
p) all'articolo 15, comma 22, occorre definire tempi celeri per l'adozione del decreto ivi previsto per la formazione iniziale e l'abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici. q) è opportuno che, nei decreti di cui all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 9 comma 3, si definiscano i percorsi necessari ad allineare le competenze disciplinari alle nuove classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado; r) è altresì opportuno che in tempi rapidi si proceda al completamento dell'intervento normativo con la disciplina del reclutamento, in coerenza con il presente provvedimento.
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